Etichettatura Ecolabel UE e Regolamento (CE) n.66/2010
Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 come modificato dal Regolamento (EU) n. 782/2013 in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO ECOLABEL?
Sulla GUUE serie L27 del 30 Gennaio 2010 è stato pubblicato il regolamento Reg. CE 66/2010 che istituisce il nuovo sistema Ecolabel, sostituendo il Reg. CE 1980/2000. Le principali novità introdotte rispetto alla precedente versione riguardano:
- campo d’applicazione più vasto: la nuova norma si applica “a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito”. Rimangono invece esclusi i medicinali ed i prodotti tossici;
- tasse ridotte per le PMI: la tassa di deposito della domanda per l’uso del marchio di qualità ecologica è compresa tra i 200 ed i 1.200 euro. Non potrà però superare i 600 euro per le PMI ed i 350 euro per le microimprese; inoltre vi sarà una riduzione del 20% per imprese già in possesso di EMAS e/o ISO14001. Per l’utilizzo del marchio poi possono essere richiesti fino a 1.500 euro, ma per le PMI tale cifra non potrà superare i 750 euro e per le microimprese i 350 euro;
- campagna di promozione dell’Ecolabel: Commissione e Stati membri, in collaborazione con il CUEME (comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica), porteranno avanti campagne di promozione del marchio rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, venditori all’ingrosso e al dettaglio, nonché al pubblico in generale;
- sorveglianza del mercato: il nuovo Regolamento accresce i controlli sul mercato volti ad evitare qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l’uso di etichette o simboli che possano ingenerare confusione con il marchio comunitario. Rafforza inoltre i controlli sui prodotti marchiati, al fine di verificarne periodicamente la conformità ai criteri Ecolabel, autorizzando anche l’accesso del controllore ai locali nei quali il prodotto viene fabbricato;
- semplificazione delle procedure per l’elaborazione dei criteri;
- armonizzazione dei criteri Ecolabel con i criteri dei marchi ambientali ufficialmente riconosciuti (ISO 14024 tipo I)
Scopo
Il sistema del marchio Ecolabel UE si inserisce nella politica comunitaria relativa al consumo e alla produzione sostenibili, il cui obiettivo è ridurre gli impatti negativi del consumo e della produzione sull’ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali. Il sistema è inteso a promuovere, attraverso l’uso del marchio Ecolabel UE, i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali.
Requisiti generali
1. I criteri del marchio Ecolabel UE sono basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale.
2. I criteri del marchio Ecolabel UE definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio.
3. I criteri per il marchio Ecolabel UE sono determinati su base scientifica e considerando l’intero ciclo di vita dei prodotti. Nella determinazione di tali criteri sono presi in considerazione:
a) gli impatti ambientali più significativi, in particolare l’impatto sui cambiamenti climatici, l’impatto sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti, le emissioni in tutti i comparti ambientali, l’inquinamento dovuto ad effetti fisici e l’uso e il rilascio di sostanze pericolose;
b) la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in quanto tale ovvero mediante l’uso di materiali o di una progettazione alternativi, ogniqualvolta ciò sia tecnicamente fattibile; c) le possibilità di ridurre gli impatti ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità;
d) il saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravi ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, durante le diverse fasi di vita dei prodotti;
e) ove opportuno, gli aspetti sociali ed etici, ad esempio facendo riferimento alle convenzioni e agli accordi internazionali in materia, quali le norme e i codici di condotta pertinenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);
f) i criteri stabiliti per altri marchi ambientali, specie per i marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti, a livello nazionale o regionale, qualora esistano per il gruppo di prodotti considerato, in modo da accrescere le sinergie; g) per quanto possibile, il principio della riduzione degli esperimenti sugli animali.
QUALI SONO I PASSI DA COMPIERE PER OTTENERE L’ECOLABEL?
1) verificare se il prodotto o servizio rientra in una categoria per cui sono stati adottati i criteri ecologici.
Link: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-andcriteria.html
2) in caso affermativo, acquisire il testo della Decisione che stabilisce i criteri e del manuale per il richiedente (vedi siti http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/documentazione/prodotti e http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html);
3) effettuare le prove previste nei criteri Ecolabel presso i Laboratori accreditati. Per l’Italia, gli organismi devono essere accreditati da ACCREDIA – www.accredia.it – sulla base della norma ISO 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”;
4) inviare la documentazione che attesti il rispetto dei criteri all’organismo nazionale competente che esaminerà la richiesta. Per l’Italia:
Comitato Ecolabel – Ecoaudit / Sezione Ecolabel c/o ISPRA Via Vitaliano Brancati n. 48 – 00144 ROMA
La procedura per la concessione del marchio è disponibile al seguente link: http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue
Una descrizione dettagliata dei passi da compiere per ottenere l’Ecolabel è disponibile sul sito http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html
I tempi massimi per ottenere il contratto d’uso del marchio non dovrebbero superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda al Comitato. I costi dell’istruttoria e dell’uso del marchio dipendono dalle dimensioni dell’impresa e dal volume annuale delle vendite del prodotto certificato.
MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.minambiente.it/pagina/ecolabel